In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da un’investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza 29 settembre 2020, n. 28316, pronunciandosi su un caso in cui un medico pneumologo, non solo aveva sollecitato una consulenza dei medici chirurghi, avendo apprezzato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ma aveva anche prestato materiale ausilio alla realizzazione dell’atto chirurgico, senza pretendere che detto intervento venisse effettuato con guida ecografica e senza controllare l’operato dei colleghi nel corso dell’attività operatoria.