Il reato di cessione di materiale pedo pornografico è configurabile anche se il materiale è realizzato dal minore.
Il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600 ter, co. 4, c.p., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza 21 novembre 2019, n. 5522, decidendo in merito ad una fattispecie in cui l’agente, entrato abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche auto-prodotte dal minore ritratto, ne aveva effettuato una copia, inviandola poi a terzi.