(Foto di Ulrike Mai da Pixabay)

Nel diritto di famiglia occorre, spesso, fare ricorso a nozioni extra giuridiche, come quelle proprie di scienze quali la psicologia, la psichiatria e la medicina-legale. Tali saperi entrano a far parte del processo, il più delle volte, per mezzo di una figura ausiliaria del giudice: il consulente tecnico d’ufficio (CTU).

Il CTU, infatti, viene nominato dal giudice procedente qualora ritenga necessario, ad esempio, acquisire alcuni elementi tecnici (non giuridici) ed approfondire la conoscenza delle relazioni familiari esistenti e delle caratteristiche interpersonali inerenti ai vari componenti del nucleo famigliare, soprattutto quando il livello conflittuale è alto e le condizioni pregiudizievoli per i più piccoli sono molte e rilevanti.

Per tali ragioni, la riforma “Cartabia” è intervenuta per definire il perimetro e le finalità del mezzo istruttorio della CTU, in quanto esso deve essere teso, esclusivamente, a dotare il giudice di strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche che gli permettano, unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di esprimere valutazioni e di adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

La novella, in effetti, ha delimitato la figura del CTU ed i suoi compiti “istituzionali”, regolamentandone sia il metodo sia gli obiettivi. Ad esempio, al CTU è ora richiesto di tenere distinto ogni segmento della propria indagine, premurandosi di dichiarare quali siano i fatti osservati in via diretta e quali siano le dichiarazioni rese dalle parti. Inoltre, al CTU viene richiesto  di fondare le proprie valutazioni su criteriologie, metodologie e paramenti riconosciuti e validati dalla comunità scientifica.

Anche rispetto agli accertamenti sulle competenze genitoriali, la riforma richiede che essi siano sempre demandati al CTU con un provvedimento motivato e che quest’ultimo esprima le sue osservazioni sulla personalità dei genitori soltanto se ciò sia necessario per la verifica della loro effettiva capacità genitoriale, sempre però indicando la criteriologia e la metodologia impiegata.

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