Il diritto violato all’autodeterminazione è risarcibile solo nel caso in cui il paziente fornisca la prova che, se avesse ricevuto le informazioni omesse, avrebbe rifiutato l’esecuzione dell’intervento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza 4 febbraio 2020, n. 17322, pronunciandosi su un caso di sostituzione delle valvole cardiache naturali con protesi valvolari meccaniche di nuovo utilizzo in Italia