Il 9 dicembre 2021, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno approvato il testo della proposta di legge sulla «morte volontaria medicalmente assistita» che il 13 dicembre scorso è approdato in Aula alla Camera per la discussione generale.

Un intervento del Parlamento sul tema del “suicidio assistito” è stato sollecitato anche dalla Corte costituzionale sia con il monito formulato nell’ordinanza n. 207 del 2018, sia con la sentenza n. 242 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del reato di “istigazione o aiuto al suicidio” (art. 580 c.p.) nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevola l’esecuzione del proposito suicidario, al ricorrere di determinate condizioni.

I punti salienti della proposta sono 2.

1) La finalità, i presupposti e le modalità

Il testo si propone di disciplinare la facoltà di una persona affetta «da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile» di richiedere assistenza medica per porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita.

L’art. 2 definisce la «morte volontaria medicalmente assistita» come il «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale». La manifestazione di volontà deve essere attuale, libera, consapevole e adeguatamente informata; deve provenire da una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che abbia rifiutato cure palliative e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Nei successivi articoli sono disciplinate la forma della richiesta e la procedura, che vedrà il coinvolgimento dell’istituendo Comitato per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie Locali.

2) L’obiezione di coscienza e l’esclusione della punibilità.

Il personale sanitario potrà sollevare obiezione di coscienza.

I medici, gli infermieri e il personale amministrativo nonché chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione del proposito suicidario, non saranno punibili per i reati di “istigazione o aiuto al suicidio” (art. 580 c.p.) e “omissione di soccorso” (art. 593 c.p.). La previsione avrà efficacia retroattiva (art. 8).

La citata sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha già aperto la strada al suicidio assistito, tuttavia, un tema come il fine vita, che coinvolge questioni etiche prima che giuridiche, rende necessario e impellente un intervento regolatore del Parlamento: l’auspicio è che il testo presentato in Aula vada in questa direzione.

Inoltre, si dovrà discutere delle funzioni e delle competenze del Comitato per la valutazione clinica, in punto di valutazioni cliniche, tema di cui si parlerà nei nostri Corsi di Alta formazione e di aggiornamento professionale di prossimo avvio.

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