La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite, con sentenza depositata il 16 aprile 2020, n. 12348, ha affermato che non costituiscono reato le attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Qualora la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, anche in assenza di rilevanza penale, potranno essere applicate al soggetto agente le sanzioni amministrative di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 (‘Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti’), essendo il soggetto considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale.