Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati, cioè alle persone considerate socialmente pericolose e, in quanto tali, soggette, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione ad una casa di lavoro. Tuttavia, proprio in considerazione della specifica natura di quest’ultima misura, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento differenziale previsto dall’articolo 41-bis deve adattarsi alla condizione dell’internato e consentirgli di svolgere effettivamente un’attività lavorativa.

È questa l’interpretazione posta a base della sentenza n. 197 depositata il 21 ottobre 2021 (redattore Nicolò Zanon) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondatenei sensi di cui in motivazione») le censure sollevate dalla Corte di cassazione sull’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Secondo la Cassazione, l’articolo in questione consentirebbe l’applicazione del medesimo, rigido regime differenziale sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza.

La sottoposizione ad un identico regime esecutivo comporterebbe però una duplicazione della pena, violando vari principi costituzionali, da quello di ragionevolezza a quello di proporzionalità e colpevolezza, e minando altresì la finalità rieducativa che anche la misura di sicurezza persegue, accanto alla sua funzione di contenimento della pericolosità dell’internato.

La Corte costituzionale ha rigettato tutte le censure, a condizione che all’articolo 41-bis, in quanto riferito agli internati, sia data una lettura costituzionalmente conforme.

Si legge nella sentenza che, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dev’essere prescelta un’interpretazione dell’articolo 41-bis che consenta l’applicazione agli internati delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce: « (…) Trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l’organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l’applicazione a costoro della limitazione della permanenza all’aperto disposta dalla lettera f) del comma 2-quater del citato articolo 41-bis».

In definitiva, secondo l’interpretazione affermata dalla sentenza, gli internati in regime differenziale restano esclusi dall’accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità e ai movimenti intra moenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare.

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