Le R.E.M.S., ossia le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, sono strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

Il Tavolo di lavoro coordinato da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e composto anche da rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, istituito per identificare elementi migliorativi delle criticità presenti nella gestione dei percorsi clinici e giudiziari delle persone con disturbi mentali autrici di reato, ha redatto il documento Individuazione di elementi migliorativi nell’ambito delle REMS (AGENAS Protocollo n. 2021/0004746 del 3/06/2021).

Dal punto di vista giuridico, tale documento evidenzia un grave problema, ossia la ineseguibilità di sentenze e ordinanze che dispongono l’applicazione di misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, a causa dell’insufficienza di posti liberi nelle R.E.M.S.

Da ciò deriva la difficoltà relativa alla permanenza in libertà di soggetti autori di reato, nonché quella relativa alla permanenza in carcere di tali soggetti.

Nel corso dei lavori del gruppo, la componente della giustizia ha rilevato come causa dell’inefficienza delle R.E.M.S. l’insufficienza assoluta dei posti letto, mentre i componenti di parte sanitaria hanno individuato un costante aumento dei proscioglimenti da parte della magistratura, l’inefficienza di pochi sistemi sanitari (cinque regioni totalizzano il 72,8% delle liste di attesa) ed il ridotto turn-over nelle REMS per problemi procedurali e di carattere sociale.

In particolare, il gruppo di lavoro ha avanzato le seguenti proposte di intervento:

1) aumento complessivo e strutturale dell’offerta psichiatrica da destinare per garantire adeguate risposte ai pazienti psichiatrici autori di reato. L’intervento dovrà riguardare le risorse strutturali dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle strutture terapeutiche convenzionate, con particolare riguardo per quelle a carattere residenziale e semi-residenziale, ed i progetti con Budget di Salute. In questo ambito dovrà essere valutata anche la dotazione dei posti REMS e il suo potenziamento;

2) individuazione a livello centrale di un’adeguata struttura tecnica di governance (Osservatorio Nazionale) composta da esponenti della Sanità, della Magistratura e dell’Amministrazione Penitenziaria al fine di assicurare il coordinamento delle “cabine di regia regionali”;

3) individuazione presso ciascuna Amministrazione Sanitaria regionale di una struttura (cd. “Cabine di regia regionali”) cui saranno assegnate le funzioni di (i) tenuta della lista di attesa regionale per l’ingresso in R.E.M.S.; (ii) puntuale assolvimento degli oneri di comunicazione con l’Amministrazione Penitenziaria in caso di scorrimento delle liste di attesa; (iii) supporto ai D.S.M. per coadiuvare nella individuazione di strutture terapeutiche alternative alle Residenze da indicare all’Autorità Giudiziaria, qualora la stessa intenda ricorrere a misure di sicurezza non detentive a carattere residenziale o semi-residenziale, ovvero in caso di indisponibilità, nell’immediato, di posti letto in R.E.M.S.;

4) individuazione di criteri univoci, di maggiore dettaglio e validi in tutto il territorio nazionale, per la tenuta e lo scorrimento delle liste di attesa regionali per l’accesso in R.E.M.S.;

5) introduzione di criteri di flessibilità nella gestione delle liste di attesa, in modo da assicurare assoluta priorità nell’accesso in R.E.M.S. per (i) pazienti psichiatrici destinatari di misura di sicurezza detentiva, applicata in via provvisoria o definitiva in relazione a gravi delitti contro la persona; (ii) pazienti psichiatrici destinatari di misura di sicurezza detentiva che, mentre si trovano in stato di libertà (anche a causa della indisponibilità del posto in R.E.M.S.), vengano raggiunti da una nuova ordinanza applicativa di misura di sicurezza; (iii) pazienti psichiatrici destinatari di misura di sicurezza detentiva poi sostituita con altra non detentiva che risultino poi destinatari di ordinanza di aggravamento della misura in corso;

6) incentivazione della possibilità che i periti e i consulenti tecnici consultati dall’Autorità Giudiziaria al fine di valutare l’imputabilità e la pericolosità sociale del singolo soggetto, in qualsiasi stato e grado del giudizio, nell’ambito del proprio mandato, cooperino con il Dipartimento di Salute Mentale territorialmente competente al fine di individuare le eventuali possibilità terapeutiche alternative alle R.E.M.S. presenti sul territorio;

7) rispetto del principio di territorialità. Il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato deve avvenire di norma su base territoriale, di conseguenza si ipotizzano meccanismi di soccorso inter-regionale per permettere concretamente, ove possibile, l’adozione di misure di sicurezza non detentive;

8) introduzione di meccanismi volti a sollecitare una rivalutazione della pericolosità sociale da parte dell’Autorità Giudiziaria di tutti i soggetti che dovessero risultare in lista di attesa per l’ingresso in R.E.M.S. da almeno 6 mesi;

9) istituzione di momenti di formazione comune tra rappresentanti della Magistratura, della Sanità regionale specializzati in psichiatria e cura e trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato ed esperti in psichiatria forense, così da incrementare gli ambiti di conoscenza comuni;

10) necessità di rivedere nel suo complesso la disciplina codicistica delle misure di sicurezza, di fatto mai aggiornata dalla introduzione nel 1930 del Codice “Rocco”, nonché sulla necessità di intervenire nel suo complesso sul tema della sanità penitenziaria ed in particolare sull’offerta trattamentale psichiatrica da riservare ai soggetti detenuti in carcere ed ai percorsi di cura territoriali per i pazienti autori di reato.

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