L’omesso monitoraggio costante della paziente e l’omessa rivalutazione clinica della medesima – a fronte della sintomatologia lamentata e dell’ingravescenza della stessa – si configurano come condotte gravemente negligenti del sanitario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza 7 ottobre 2020, n. 29597, pronunciandosi su un caso di decesso di un neonato per complicanze respiratorie in grave quadro di encefalopatia ipossico-ischemica conseguente alla rottura dell’utero materno a termine di gestazione.