Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.
Tale principio è stato di recente richiamato dall’ordinanza n. 42104/2021 della Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con la quale si è valutato un caso in punto di responsabilità sanitaria.
Il caso all’esame della Corte riguardava i danni subiti da una donna a seguito di un intervento di implantologia paradontale, eseguito da un medico dentista. La donna citava in giudizio il dentista che l’aveva operata, ritenendo che lo stesso dovesse risarcirle i danni provocati dal suo intervento, in quanto non effettuato a regola d’arte. Il medico, pertanto, si costituiva in giudizio contestando le pretese della donna, ritenendo, invece, di aver eseguito correttamente l’intervento chirurgico.
Il Tribunale di Bologna disponeva, dunque, lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, sulla base della quale rigettava la domanda della donna ritenendo che quest’ultima non avesse dato prova, in base al criterio del “più probabile che non”, del nesso causale tra la condotta del sanitario e la sofferenza patita.
A seguito di appello proposto dalla donna, anche la Corte di Appello di Bologna disponeva una seconda consulenza tecnica d’ufficio. Quest’ultima riconfermava la prima, ritenendo corretto l’operato del medico e considerando non provato il nesso causale tra gli impianti eseguiti e le infezioni occorse.
In questo contesto, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della donna, ha ritenuto quest’ultimo inammissibile, in quanto il provvedimento della Corte d’Appello avrebbe deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non avrebbe offerto elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Questa vicenda dimostra come, in ambito di responsabilità sanitaria e non solo, sia dirimente l’apporto di consulenti tecnici e/o periti di cui i giudici si avvalgono e da cui traggono il sapere tecnico-scientifico necessario in punto di valutazioni clinico-forensi appropriate.
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