Nel giudizio sulla gravità della colpa in ambito sanitario si deve tenere conto della natura della regola cautelare violata

In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto – oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare – della natura della regola cautelare violata, in quanto l’eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell’agente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza 11 febbraio 2020, n. 15258.