Il Legislatore, con l’art. 15 della c.d. l. Gelli-Bianco, ha previsto per tutti i procedimenti penali e civili in materia di responsabilità sanitaria la nomina di un collegio di periti e/o di consulenti tecnici di ufficio (CTU) a presidio di un più efficace controllo di logicità e correttezza delle indagini svolte, nonché di una più completa ed accurata valutazione clinico-forense sulle questioni poste.

Il collegio, prevede la normativa, dovrà essere composto da almeno due professionisti (un medico legale ed uno o più esperti nella materia sanitaria attinente al caso concreto), scelti tra coloro che risulteranno iscritti all’albo dei periti e/o dei CTU: albi, attualmente, in corso di revisione, aggiornamento ed integrazione.

Nell’ambito dei procedimenti civili per risarcimento dei danni, la normativo è ancora più stringente. Infatti, i consulenti tecnici di ufficio (CTU), nominati per l’accertamento tecnico preventivo, da espletarsi nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, dovranno essere altresì in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione.

Tali competenze, dice la legge, potranno essere acquisite anche mediante specifici percorsi formativi e dovranno essere annotate all’interno degli albi dei CTU.

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